Il licenziamento del lavoratore domestico
A volte può capitare che la cessazione del rapporto di lavoro domestico avviene per licenziamento e quando capita questa circostanza si rischiano di incrinare i rapporti cordiali e di familiarità che si sono creati nel tempo.
Il licenziamento avviene tutte le volte che è il datore di lavoro a decidere di porre fine al rapporto di lavoro. Considerando il presupposto che vede il lavoro domestico come un rapporto basato sulla fiducia e l’armonia familiare, il datore di lavoro non ha bisogno di una causa che debba ritenere giusta. In nessun caso infatti è previsto il reintegro nel posto di lavoro, anche se concluso illegittimamente.
Se il contratto era in regime di convivenza, al suo termine il lavoratore dovrà lasciare l’appartamento liberandolo dai suoi effetti personali.
Il datore di lavoro dovrà comunicare per iscritto la data di cessazione dando un congruo preavviso al lavoratore. I termini del preavviso variano in base all’anzianità del contratto e all’orario settimanale. Lo schema che segue dettaglia con precisione quali sono i gironi di preavviso stabiliti dal Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.).
Anzianità contrattuale | Preavviso del lavoratore | Preavviso in caso di maternità | |
Rapporto di lavoro oltre le 24 ore settimanali | Fino a 5 anni | 15 giorni | 30 giorni |
Oltre a 5 anni | 30 giorni | 60 giorni | |
Rapporto di lavoro fino a 24 ore settimanali | Fino a 5 anni | 8 giorni | 16 giorni |
Oltre a 5 anni | 15 giorni | 30 giorni |
Questi tempi di preavviso si raddoppiano nel caso di licenziamento comunicato dal primo al trentunesimo giorno dopo il rientro dal congedo di maternità obbligatorio.
Qualora le cause che hanno portato alla chiusura del contratto siano dovute a una grave mancanza del lavoratore il licenziamento avviene in tronco, senza necessità di alcun preavviso da parte del datore. In tutti gli altri casi il preavviso è obbligatorio e se non rispettato dovrà essere compensato economicamente al lavoratore con un’indennità sostitutiva.
Al lavoratore domestico licenziato spetterà la disoccupazione se ha maturato almeno 13 settimane di contributi Inps negli ultimi 4 anni oppure se ha lavorato per almeno 30 giorni negli ultimi 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione.
Per una corretta gestione del tuo contratto di lavoro domestico puoi rivolgerti allo Sportello Colf e Badanti del Patronato ACLI della provincia di Alessandria, chiama il numero unico 0131.25.10.91 per fissare un appuntamento presso l’ufficio più vicino.
Il Direttore – Mariano Amico