Dicembre: quali pensioni con Bonus tredicesima?

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Grazie al “Bonus tredicesima” per alcuni pensionati la pensione di dicembre è stata più ricca per un importo fino a 154,94 euro. Si tratta di un Bonus introdotto dalla Legge Finanziaria del 2001, riconosciuto a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo, e che si trovi in determinate condizioni reddituali. I requisiti per averne diritto sono:

  • un importo complessivo delle pensioni possedute (comprensivo delle maggiorazioni e dell’incremento al milione) che non superi nel 2019 il limite di 6.824,07 euro;
  • il pensionato non coniugato deve possedere un reddito assoggettabile all’Irpef inferiore a 10.003,69 euro; mentre se il pensionato è coniugato il limite di reddito da non superare, considerando anche i redditi del coniuge, è di 20.007,39 euro (il limite personale di 10.003,69 euro deve comunque essere rispettato).

I redditi da considerare sono quelli assoggettabili all’Irpef. Rimangono invece esclusi, oltre alla casa di abitazione, il TFR, le rendite INAIL, le pensioni di guerra, le prestazioni di invalidità civile, i trattamenti di famiglia e gli interessi derivanti da depositi bancari o postali e da titoli di stato.

L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per tutte le pensioni erogate dall’Inps con l’esclusione dei trattamenti assistenziali (pensioni e assegni sociali, le prestazioni agli invalidi civili), delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti di azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione.

L’importo aggiuntivo viene pagato:

  • in misura intera se l’importo complessivo annuo della pensione non supera i 6.669,13 euro;
  • in misura ridotta nel caso in cui l’importo complessivo delle pensioni sia compreso tra i 6.669,13 e i 6.824,07 euro annui;
  • nulla spetta invece al pensionato se l’importo complessivo della pensione risulta superiore a 6.824,07 euro annui.

Per le pensioni aventi decorrenza nel corso dell’anno, l’importo aggiuntivo e il limite di reddito per averne diritto sono rapportati ai mesi di percezione della pensione. Tale somma è inoltre erogata in via provvisoria, in attesa della verifica dei dati reddituali definitivi, e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né in relazione alla concessione di altre prestazioni.

Servizio Comunicazioni Patronato ACLI Alessandria – Anna Serafini

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