ANF e indennità di frequenza

Nella domanda per la richiesta dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) va indicato il reddito da indennità di frequenza? Quando si presenta la domanda di Assegno al Nucleo Familiare il reddito derivante dall’indennità di frequenza non va indicato perché è escluso dalla determinazione del reddito familiare necessario per poter ottenere il diritto all’ANF.

L’indennità di frequenza è una prestazione economica che ha l’obiettivo di fornire un sostegno economico alle famiglie di minori con invalidità che devono far fronte ai costi necessari per la frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.

Oltre a questo, ci sono altri redditi che non vengono considerati quando viene valutata la domanda di ANF, per cui non è necessario inserirli nella domanda. I redditi da non inserire nella domanda ANF sono:

  • gli arretrati di Cig riferiti ad anni precedenti a quello dell’erogazione;
  • i TFR comunque denominati e le relative anticipazioni;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
  • le pensioni di guerra;
  • tutte le indennità di accompagnamento (per i ciechi totali e parziali, per gli inabili totali anche minori, per i sordi);
  • le indennità di frequenza ai minori;
  • l’assegno di accompagnamento erogato dall’Inps ai pensionati di inabilità;
  • gli assegni di super invalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
  • le pensioni privilegiate tabellari;
  • gli indennizzi previsti per danni causati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati (Legge 210/92);
  • le maggiorazioni sociali e i trattamenti di famiglia.

Per inoltrare la domanda di ANF o avere maggiori informazioni puoi chiamare il numero unico 0131.25.10.91 e/o scrivere a info.alessandria@acli.it per parlare con una delle operatrici del Patronato ACLI della provincia di Alessandria.

Il Direttore – Mariano Amico