Quando fare l’Isee minorenni?

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Quando un “genitore solo” (ovvero non coniugato e/o non convivente) deve presentare domanda per prestazioni agevolate per il figlio minorenne può utilizzare l’Isee minorenni, in quanto questa situazione entra nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) al fine di verificare se la situazione reddituale del “genitore solo” può incidere o meno sull’Isee del nucleo familiare del minorenne.

Ad esempio l’Isee minorenni è obbligatorio in caso di domanda per Bonus asilo nido 2020 e Bonus bambini malati 2020. Oppure serve per poter accedere a determinate prestazioni sociali agevolate come la scuola materna, l’assegno terzo figlio, Assegni Familiari (ANF), l’assegno di maternità, Bonus libri etc.

Dopo la riforma dell’Isee non vi è più un Isee uguale per tutte le prestazioni e per tutti i cittadini, ma ci sono tanti tipi di calcolo e di indicatori diversi per ogni tipo di prestazione e situazione. I vari tipi di Isee sono: Isee mini, Isee modulo integrale o ordinario, Isee universitario, Isee sociosanitario, Isee minorenni, Isee corrente.

L’Isee minorenni va richiesto quando i genitori non sono coniugati tra di loro e uno di essi non è presente nel nucleo familiare del minore ovvero quando ricorrono le seguenti condizioni: se il genitore che ha riconosciuto il minore non è convivente nel nucleo familiare e non è coniugato con l’altro genitore: in questo caso, ai fini di riconoscimento delle prestazioni, il genitore si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa di uno dei seguenti motivi:

  • il genitore è coniugato con una persona diversa dall’altro genitore;
  • il genitore ha avuto altri figli da una persona diversa dall’altro genitore;
  • se l’autorità giudiziaria ha stabilito il versamento di assegni periodici per il mantenimento dei figli;
  • se a seguito di un provvedimento di allontanamento del genitore dalla residenza familiare, ha perso la potestà sul figlio o se questo è stato adottato;
  • se a seguito di un accertamento ufficiale in sede giurisdizionale o di pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, il genitore è stato considerato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici.

L’Isee minorenni non va presentato quando;

  1. i genitori sono coniugati, separati, divorziati o conviventi;
  2. il genitore non coniugato e non convivente perde la potestà, versa assegni di mantenimento al figlio o viene considerato estraneo a seguito di un provvedimento giudiziario, l’Isee minorenni coincide con l’Isee ordinario. Facciamo l’esempio di una ragazza madre il cui figlio è stato riconosciuto dal padre, che però non si occupa del minore e né versa gli assegni periodici di mantenimento, in questo caso è possibile presentare l’Isee minorenni come nucleo familiare con un solo genitore più il minore? No, in questa ipotesi non è possibile fruire dell’agevolazione di calcolo prechè se non è presente un provvedimento ufficiale che allontana il padre dal nucleo o gli fa perdere la patria potestà sul minore, questi incide sul reddito familiare e quindi sull’Isee anche se non è convivente e non coniugato;
  3. l’altro genitore risulta coniugato o ha avuto altri figli da una diversa persona, in questo caso deve essere presentato l’Isee ordinario, il cui calcolo terrà conto del genitore non convivente come componente aggiuntiva e non come componente del nucleo familiare.

Nel caso di genitori coniugati tra loro: in questo caso va presentato l’Isee ordinario in quanto entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare del minore e della stessa famiglia anagrafica, e per questo si applicano le regole ordinarie del modello Isee mini. Per i genitori conviventi, separati legalmente o divorziati tra loro si applica l’Isee ordinario alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Nel caso in cui il genitore risulti sposato e abbia avuto figli da una persona diversa dal genitore del minore, l’Isee minorenni terrà conto della situazione economica del suddetto genitore, prevedendo uno specifico calcolo Isee minorenni.  Tale calcolo, prende in considerazione sia il reddito che il patrimonio del genitore non convivente anche se ha formato una nuova famiglia. In questo caso, l’Isee del nucleo familiare del figlio minorenne viene integrato con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente.

Gli operatori del CAF ACLI della provincia di Alessandria sono a vostra disposizione per presentare la domanda, per fissare un appuntamento potete chiamare il numero unico provinciale 0131.25.10.91 e/o scrivere ad alessandria@acliservice.acli.it

Il Direttore – Mariano Amico

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