Con la Legge n.159 del 27 Novembre 2020 (in vigore dal 4 Dicembre) si è prorogato la validità dei tioli e dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi con scadenza sino al 31 dicembre 2020, la proroga vale fino alla cessazione dello Stato di emergenza ovvero il 31 gennaio 2021.
In particolare sono prorogati al 31 gennaio 2021 anche:
- Permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- Permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- Permesso di soggiorno per motivi familiari;
- Permesso di soggiorno per motivi di studio;
- Permessi di soggiorno per ricerca di lavoro o imprenditorialità degli studenti.
Inoltre sono prorogati per la stessa durata titoli e permessi sottoindicati:
- le autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5, comma 7 TUI ovvero le dichiarazioni di presenza;
- i documenti di viaggio (rilasciati a titolari di protezione internazionale o apolidi);
- la validità del nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
- la validità dei nulla osta rilasciati per ricongiungimento familiare;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi: infermieri, dirigenti di azienda, traduttori e interpreti, ricerca, carta blu, trasferimenti intrasocietari.
La proroga NON riguarda le istanze afferenti al Decreto Flussi (DPCM del 7 luglio 2020).
Resta inteso che la proroga del permesso di soggiorno consente il godimento di tutti i diritti a esso correlati.
Servizio Comunicazione Patronato ACLI Alessandria – Anna Serafini