L’Inps ha reso noto di aver rilasciato la procedura per richiedere il bonus Baby Sitter 2021 previsto dal DL. N.30 del 13 marzo 2021, pertanto dall’8 aprile 2021 u.s. è possibile presentare le domande all’INPS.
Ne parliamo con Mariano Amico – Direttore del Patronato ACLI e Amministratore del Sistema e dei Servizi delle ACLI della Provincia di Alessandria.
Direttore di che cosa si tratta questo Bonus Baby Sitter?
Il Bonus Baby-sitting è una misura di sostegno che era già stata introdotta a marzo del 2020 con il Decreto “Cura Italia”, ma questa nuova misura presenta alcune importanti novità rispetto alle precedenti edizioni. Le innovazioni riguardano, in particolare, l’ambito di applicazione della misura e i relativi importi.
Ma andiamo con ordine, la richiesta può essere trasmessa dai lavoratori autonomi, professionisti iscritti alle Casse, dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato e personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
E’ riconosciuto fino al 30 giugno prossimo ai i genitori conviventi di figli minori di 14 anni e avrà un importo massimo pari a 100 euro settimanali, da erogarsi mediante il Libretto Famiglia.
Quali sono i possibili beneficiari di questo provvedimento?
Possono usufruire dei nuovi Bonus Baby-sitting i genitori conviventi di figli minori di 14 anni appartenenti alle categorie di lavoratori come:
• Gli autonomi iscritti all’INPS;
• Gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS ;
• I professionisti e lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
Il Bonus spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:
• medici;
• infermieri;
• tecnici di laboratorio biomedico;
• tecnici di radiologia medica;
• operatori sociosanitari.
Il Bonus spetta anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica daCOVID-19.
L’INPS, con un comunicato ha specificato inoltre che, ai fini del diritto al beneficio, per “medici dipendenti” si intende non solo i medici con contratto di lavoro subordinato con la ASL ma anche i medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale (SSN). E’ consentita pertanto la presentazione della domanda di Bonus anche da parte di medici di base e pediatri di libera scelta.
Ma a quali condizioni una famiglia può poter usufruire il Bonus?
Il Decreto riconosce, ai genitori appartenenti alle categorie che abbiamo visto prima, il diritto di fruire del Bonus Baby Sitter per i periodi corrispondenti in tutto o in parte alla:
• sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
• durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;
• durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Si può utilizzare il Bonus per pagare altri servizi sostitutivi o alternativi allo stesso?
La risposta è sì, il Bonus può essere erogato, in alternativa, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In tal caso è incompatibile con il bonus asilo nido.
Come avviene l’erogazione del contributo e c’è bisogno di effettuare un contratto registrato con la baby sitter?
L’importo che può essere erogato è di 100 euro settimanali mediante l’utilizzo del Libretto Famiglia.
Ricordo che iI Libretto Famiglia è il servizio utilizzato, di norma, per il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale attraverso titoli di pagamento prefinanziati dal valore nominale di 10 euro.
Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.
Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono dei limiti economici, tutti riferiti all’anno di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Per poter ottenere il pagamento della prestazione, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono prima registrarsi al servizio (Rivolgersi presso gli uffici del Patronato ACLI della Provincia per espletare le pratiche). Con l’attivazione del Bonus, il beneficiario visualizza nel “portafoglio elettronico” l’importo che gli è concesso e ne può disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, tramite Libretto Famiglia.
Possono essere remunerate le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte fino al 30 giugno 2021.
Voglio inoltre precisare che il Decreto legge n. 30 del 2021 non dispone nulla in merito al riconoscimento del Bonus per le prestazioni rese dai familiari. Attendiamo in merito i chiarimenti dell’INPS.
Quali sono le incompatibilità con il Bonus Baby Sitter?
Un requisito fondamentale del Decreto è quello che per accedere al Bonus baby-sitting bisogna che il lavoratore non possa svolgere l’attività lavorativa in modalità agile e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario del congedo retribuito per figli minori di 14 anni (comma 2) o non retribuito per figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni (comma 5), oppure che non svolga alcuna attività lavorativa o che sia sospeso dal lavoro, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle predette misure.
Ma il nuovo Bonus è valido anche per i lavoratori dipendenti come lo era prima?
No, purtroppo questo nuovo Bonus Baby Sitting non è riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato così come lo era stato nel periodo marzo/agosto 2020, così come non è più possibile utilizzare il Bonus, sempre per questi soggetti, per il pagamento dei servizi sostitutivi come ad esempio i Centri Estivi. L’anno scorso molti lavoratori dipendenti del settore privato avevano usufruito di questa agevolazione per il pagamento dei Centri Estivi dei figli, oggi non più valida.
Servizio Comunicazione Sistema ACLI Alessandria – Anna Serafini