Reddito di Emergenza una opportunità anche per gli ex percettori di NASpI e DIS-COLL

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Mariano AMICO – Direttore Patronato ACLI e Amministratore del Sistema ACLI Alessandria

Il Reddito di Emergenze (REm) è una misura che spetta ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ma la vera novità di questo provvedimento è che spetta anche ai soggetti che hanno terminato di ricevere le prestazioni NASpI e DIS-COLL nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2021 e che sono in possesso degli altri requisiti previsti dalla Legge.

Ne parliamo con Mariano AmicoDirettore del Patronato ACLI e Amministratore del Sistema e dei Servizi delle ACLI della Provincia di Alessandria.

Direttore abbiamo già affrontato questo argomento, ma le chiediamo di ricordarci le novità del nuovo REm?

Con la circolare n 61 del 14 aprile 2021, l’Inps interviene a fornire indicazioni operative per il riconoscimento di tre quote di Reddito di Emergenza, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ai sensi del Decreto Sostegni. Il Reddito di Emergenza è riconosciuto, a domanda (attraverso i nostri uffici del Patronato ACLI), ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge (requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali).

Quali sono le principali novità di questa misura?

Le principali novità sulla misura sono:

– modifiche ai requisiti per l’accesso per i nuclei familiari in condizione di difficoltà;

nuova categoria di beneficiari, individuata in coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL e sono in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

Possono quindi ottenere il REm, anche i richiedenti che, pur non avendo i requisiti previsti per il REm di cui al comma 1, hanno terminato di ricevere le prestazioni NASpI e DIS-COLL nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2021 (comma 2).

Attenzione quindi in questa ipotesi, il destinatario del REm non è più il nucleo familiare nel suo complesso, ma il singolo beneficiario.

Come può essere presentata la domanda e come fare?

La domanda di REm deve essere presentata all’Inps, esclusivamente in via telematica attraverso i nostri uffici presenti su tutta la provincia di Alessandria, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, e anche possibile utilizzare il nostro canale da remoto bastano pochi minuti, direttamente da casa e senza code agli sportelli, in totale sicurezza, privacy compresa. Inviando la richiesta attraverso il link https://b.link/DomandaREm2021, al resto ci pensiamo noi. Il servizio è gratuito. E’ semplice: codice fiscale a portata di mano, foto documento di identità valido e bisognerà rispondere alle domande guidate del modulo. Per maggiori approfondimenti invito a vedere il sito dedicato www.rem2021.it, oppure se lo desidera si può fissare un appuntamento in presenza attraverso uno dei nostri uffici più vicini nella provincia di Alessandria, chiamando il numero unico 𝟬𝟭𝟯𝟭.𝟮𝟱.𝟭𝟬.𝟵𝟭 e per avere maggiori informazioni o consultare il nostro sito internet www.aclialessandria.it per trovare la sede più vicina.

Ci sono dei requisiti di incompatibilità con il REm?

Sì esatto, il REm non è compatibile con:

  • il Reddito e la Pensione di Cittadinanza;
  • i redditi da lavoro dipendente;
  • le prestazioni pensionistiche;
  • le altre indennità COVID-19;
  • per i percettori di NASpI (disoccupazione in corso di validità). In caso di lavoratori beneficiari di un trattamento di integrazione salariale (ad esempio, cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario, etc.).

Come faccio a sapere se la domanda è andata a buon fine?

L’Istituto comunica l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati all’atto della presentazione della richiesta. In caso di respinta, l’Inps evidenzia le motivazioni del mancato accoglimento.

A quanto ammonta il REm e come avviene il pagamento?

Il REm è determinato moltiplicando 400 euro (quota fissa e minima) per il corrispondente parametro della scala di equivalenza che varia in base alla composizione del nucleo familiare.

La scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne).

La scala può raggiungere la soglia massima di 2, ma non può, comunque, essere superiore a 800 euro mensili, tranne nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza viene maggiorata fino a 2,1 (nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE).

Le somme corrisposte a titolo di Reddito di Emergenza non vengono conteggiate nel reddito complessivo dei familiari ai fini IRPEF. Le stesse non sono soggette ad alcuna trattenuta fiscale o per contributi Inps. La somma lorda è pertanto uguale a quella netta erogata al richiedente.

Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

Responsabile del Servizio Comunicazioni del Sistema ACLI Alessandria – Anna Serafini

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