Indennità per maternità e part-time verticale

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Quando il contratto di lavoro è part-time verticale per 7 mesi all’anno quanto è la durata del congedo di maternità obbligatorio e come verrà calcolata l’indennità, nel senso solo sui mesi lavorativi o anche sugli altri?

In caso di part-time di tipo verticale, l’indennità giornaliera viene riparametrata sull’intero reddito percepito dalla lavoratrice nel corso dell’anno e bisogna tenere in considerazione anche i mesi non lavorati. Alla lavoratrice spetta infatti l’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata come segue:

  1. come prima cosa è necessario sommare le retribuzioni teoriche dovute nei 12 mesi solari interi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità; questo importo va diviso per 12, ottenendo così la retribuzione teorica mensile;
  2. per ricomprendere anche le mensilità aggiuntive, l’importo così ottenuto va moltiplicato per il numero delle mensilità annue previste dal Contratto Collettivo (espresso in millesimi) e diviso per 12.000;
  3. per ottenere l’importo della retribuzione media globale giornaliera, l’importo ottenuto al punto 2 va diviso per 30;
  4. su questo valore va applicata la percentuale dell’80%.

Per quanto riguarda il congedo parentale invece, l’indennità del 30% della retribuzione giornaliera sarà corrisposta per le sole giornate di lavoro contrattualmente previste, con esclusione quindi delle eventuali giornate di pausa contrattuale.

Se hai bisogno di una consulenza personalizzata e di supporto per presentare la domanda chiama il numero unico del Patronato ACLI provincia Alessandria 0131.25.10.91 per fissare un appuntamento di persona presso l’ufficio più vicino oppure un appuntamento online a distanza.

Servizio Comunicazione Patronato ACLI Alessandria – Anna Serafini

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