Lo svolgimento dell’attività di insegnamento in presenza stanno mettendo il mondo della scuola davanti a un maggior rischio di contrarre la malattia. Purtroppo risultano ancora numerose le casistiche di contagio in ambito lavorativo segnalate come semplice “malattia comune”, quindi all’Inps, e non come “infortunio”, di competenza INAIL. Ricordiamo che la tutela non è la stessa e molte peculiarità non sono previste in quella Inps.
Il Covid-19 è una malattia nuova, ancora poco conosciuta ma con effetti che possono determinare danni di natura neurologica, nefrologica, psichica, osteoarticolare etc. Per i lavoratori è determinante denunciare l’infortunio all’INAIL poiché una volta che il caso è riconosciuto in ambito lavorativo, la tutela INAIL prevede la possibilità di richiedere il riconoscimento di eventuali aggravamenti per un periodo di 10 anni dal momento dell’assenza lavorativa. Ma non solo, perché l’INAIL offre la possibilità di un servizio psicologico dedicato e comunque percorsi di monitoraggio personalizzato della situazione sanitaria.
Non bisogna poi dimenticare che lo svolgimento dell’attività lavorativa svolta in presenza, tenuto conto che la stessa comporta necessariamente il costante contatto con gli studenti e il pubblico, viene considerata attività a elevato rischio di contagio; quindi il riconoscimento da parte dell’INAIL del contagio è facilitato, perché in diversi casi è possibile applicare il principio della “presunzione semplice”.
Una nota del Ministero dell’Istruzione dello scorso maggio ricordava, per il semplice fatto che il personale dipendente della scuola, abitualmente, fa uso di strumenti, elettrici, elettronici e informatici, come computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ovvero attività comunque considerate rischiose, è sottoposto alla copertura dell’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali.
Ma anche laddove non faccia uso diretto di tale strumentazione, l’obbligo assicurativo INAIL permane per tutti coloro che siano direttamente adibiti a esperienze tecnico-scientifiche, a esercitazioni pratiche e a esercitazioni di lavoro. In sostanza risultano davvero limitati i casi esclusi da questo tipo di assicurazione. Quindi, una volta entrati nell’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL, la copertura riguarda tutte le situazioni di rischio, come anche la didattica a distanza, oppure di infortunio in itinere.
Con tali presupposti è facile intuire che anche il caso di infezione da SARS-Cov2, contratto in ambito lavorativo, è assoggettato alla tutela INAIL.
Anche nei casi segnalati come “malattia comune”, per i quali però di ipotizza che il contagio sia avvenuto in ambito lavorativo o comunque vi sia la presenza di postumi permanenti, rivolgiti agli sportelli del Patronato ACLI della provincia di Alessandria per una consulenza personalizzata, ogni caso va analizzato con attenzione e competenza. Chiama il numero unico 0131.25.10.91 per fissare un appuntamento presso lo sportello più vicino o un appuntamento online.
Il Direttore – Mariano Amico