Con la Legge di Bilancio sono entrate in vigore le nuove novità per la NaSPI: dal 2022 decade il requisito delle 30 giornate per tutti i lavoratori che hanno perso il lavoro in modo involontario. Inoltre ritorna la riduzione dell’importo del 3% per ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Per le persone over 50 la riduzione slitta al primo giorno dell’ottavo mese.
La NaSPI è una prestazione economica mensile a sostegno di chi si trova disoccupato per motivi indipendenti dalla sua volontà. Si tratta di un’indennità che non spetta ai lavoratori che si dimettono – esclusi i casi di dimissioni per giusta causa – o che hanno interrotto il rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale.
Possono beneficiare della NaSPI i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Non ne hanno diritto i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Chi rientra tra le categorie ammesse alla NaSPI può richiederla se possiede tutti i seguenti requisiti:
- è in stato di disoccupazione (cioè privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa);
- può far valere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.
La NaSPI spetta anche alla lavoratrice che ha dato le dimissioni durante il periodo di maternità – entro il 1° anno di vita del bambino – o dimissioni per giusta causa: ad esempio in caso di mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali subite sul luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, etc.
In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la NaSPI spetta solo se riconosciuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure a seguito di rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altr sede della stessa azienda, distante più di 50 km dalla propria residenza e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con l’utilizzo dei mezzi pubblici.
L’indennità NaSPI è calcolata in base alla retribuzione media percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni e per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione versata negli ultimi 4 anni, per una durata massima di 24 mesi.
Se la retribuzione media mensile non supera i 1.227,55 euro, la NaSPI è pari al 75% della retribuzione stessa. Se la retribuzione media mensile è superiore ai 1.227,55 euro la NaSPI è pari al 75% di tale importo, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e tale cifra.
Dal 2022 l’importo si ridurrà del 3% ogni mese a partire dal 1° giorno del 6° mese di fruizione, tale riduzione andrà a decorrere invece dal 1° giorno dell’ottavo mese di fruizione per coloro i quali hanno compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda. La NaSPI non può superare in ogni caso, un importo mensile massimo di 1.335,40 euro. L’indennità viene erogata entro il 16 di ogni mese.
Le operatrici del Patronato ACLI della provincia di Alessandria sono a tua disposizione in tutte le fasi di presentazione della domanda NaSPI. Chiama il numero unico provinciale 0131.25.10.91 per fissare un appuntamento presso l’ufficio più vicino a te e/o un appuntamento online.
Il Direttore – Mariano Amico