Quando si parla di infortunio in itinere?

image_print

Quando si parla di infortuni in itinere si fa riferimento a tre specifiche casistiche che sono:

  • infortunio che avviene durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro;
  • infortunio che avviene durante il normale percorso tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
  • infortuno che avviene durante il normale percorso tra luogo del lavoro e luogo di consumazione abituale dei pasti (se non è presente una mensa aziendale).

Un concetto fondamentale è quindi quello di “normale percorso”. Con tale espressione non si intende necessariamente il percorso più breve ma quello più ragionevole, in termini di viabilità, di distanza, di convenienza e comunque quello più sicuro. Qualunque deviazione non giustificata e non connessa a obblighi lavorativi, rende l’infortunio non indennizzabile dall’INAIL. Tuttavia, esistono delle importanti eccezioni che garantiscono la tutela anche in caso di deviazione dal normale tragitto:

  • necessità dovute a causa di forza maggiore (ad esempio una strada chiusa per lavori in corso);
  • esigenze familiari considerate essenziali e improrogabili (accompagnare i figli minori a scuola, prestare assistenza a genitori non autosufficienti);
  • per adempimento di obblighi penalmente rilevanti (ad esempio prestare soccorso a chi ha subito un incidente stradale).

Il riconoscimento dell’infortunio in itinere da parte dell’INAIL è previsto con qualsiasi mezzo di trasporto e addirittura anche a piedi. Tuttavia, nel caso di utilizzo di mezzi privati (come la propria auto), l’infortunio è indennizzato solo se sussistono determinate condizioni che rendono necessario lo spostamento con il proprio mezzo. Ad esempio l’incompatibilità degli orari dei trasporti pubblici coi propri orari di lavoro, oppure quando lo spostamento col mezzo pubblico comporta tempi di percorrenza eccessivamente lunghi. Sia con riferimento all’utilizzo del mezzo proprio che ad eventuali deviazioni dal tragitto normale, è bene precisare che le modalità e le circostanze vanno comunque attentamente valutate caso per caso.

Poniamo ad esempio un caso specifico e la sentenza che ne è seguita: un lavoratore è deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto mentre accompagnava in auto un collega a casa, effettuando a tal fine una deviazione del normale percorso. La vedova ha richiesto all’INAIL le prestazioni spettanti in caso di infortuni lavorativi (nello specifico la rendita ai superstiti), ma l’Ente ha respinto la richiesta. La causa si è conclusa con una Sentenza della Corte di Cassazione negativa per la famiglia del lavoratore. Le motivazioni della sentenza: nella sostanza, la Cassazione ha ritenuto non indennizzabile l’infortunio mortale, in quanto avvenuto a seguito di una deviazione del normale percorso tra luogo di lavoro e abitazione del lavoratore deceduto, non giustificato né da esigenze familiari, bensì dovuto una scelta personale (di cortesia) del lavoratore stesso (il cosiddetto rischio elettivo, non tutelabile dall’INAIL).

Le operatrici e i medici che collaborano con il Patronato ACLI della provincia di Alessandria sono a tua disposizione per valutare il tuo caso, chiama il numero unico provinciale 0131.25.10.91 per fissare un appuntamento.

Il Direttore – Mariano Amico

Condividi

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *