Luca si trova costretto a chiudere il contratto con la colf, che lavora da lui dal 2018 per 5 ore settimanali, senza poterle dare preavviso. Quali sono le ultime spettanze che dovrà liquidare alla lavoratrice in questo caso?
Risposta – La conclusione unilaterale di un contratto di lavoro deve essere sempre preceduta da un congruo preavviso, dato dalla parte concludente. È il CCNL del lavoro domestico che stabilisce quanti giorni prima dovrà essere avvisata l’altra parte e il numero dei giorni varia in base all’anzianità dei rapporti di lavoro e all’orario settimanale svolto. In questa tabella sono riportati i giorni dovuti:
ORARIO SETTIMANALE |
ANZIANITA’ CONTRATTUALE |
PREAVVISO DEL DATORE |
PREAVVISO DEL LAVORATORE |
Prima del trentunesimo giorno successivo al termine di congedo di maternità |
Rapporto di lavoro | Fino a 5 anni | 15 giorni | 8 giorni | 30 giorni |
Oltre 5 anni | 30 giorni | 15 giorni | 60 giorni | |
Rapporto di lavoro fino le 24 ore settimanali | Fino a 2 anni | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni |
Oltre 2 anni | 15 giorni | 15 giorni | 30 giorni |
Nel caso in cui il datore di lavoro o il lavoratore non possono dare il preavviso saranno tenuti a indennizzare alla controparte i giorni mancanti. Questi ultimi saranno liquidati con un importo pari alla retribuzione dell’ultimo periodo.
Se alla conclusione del contratto il lavoratore ha maturato le ferie non godute ha diritto alla loro indennità sostitutiva. In questo caso il datore di lavoro dovrà retribuire i giorni che risultano al termine del contratto. L’importo da corrispondere per ogni giorno di ferie sarà pari ad 1/26 della retribuzione globale di fatto ( retribuzione minima, scatti di anzianità, vitto e alloggio, superminimo). Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie.
Nel nostro caso, Luca dovrà indennizzare alla lavoratrice 15 giorni di mancato preavviso e dovrà compensare le ferie che ha maturato e di cui la lavoratrice non ha ancora goduto.
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