Congedo per donne vittime violenza di genere
Dal 25 giugno 2015 con Decreto Legge 80/2015 è stato istituito il congedo riservato alle donne vittime della violenza di genere: le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di 3 anni. Dal 2018 anche le lavoratrici autonome e le collaboratrici domestiche hanno la facoltà di usufruire di tale congedo.
Il congedo è fruibile in modalità giornaliera nelle sole giornate nelle quali è previsto lo svolgimento dell’attività lavorativa. In caso di fruizione oraria l’astensione dal lavoro è consentita per un numero di ore pari alla metà dell’orario giornaliero immediatamente precedente all’inizio del periodo di congedo.
Durante la sospensione, le lavoratrici dipendenti hanno diritto a percepire un’indennità pari al 100% delle voci fisse e continuative della retribuzione. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresa la maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Per fruire del congedo è necessario presentare apposita domanda telematica all’Inps consegnando poi in busta chiusa alla sede territorialmente competente la certificazione relativa all’inserimento nel percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio. Sulla busta vanno indicati il protocollo della domanda e la dicitura “Domanda Congedo straordinario art. 24 del d.lgs. 80/2015”.
La lavoratrice dipendente è tenuta inoltre ad avvisare, salvo casi di oggettiva impossibilità, il datore di lavoro con almeno sette giorni di preavviso, consegnandogli la certificazione relativa al percorso di protezione e indicando l’inizio e la fine del periodo di astensione.
Le lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere hanno inoltre diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ove disponibile in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà poi essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Le operatrici del Patronato ACLI della provincia di Alessandria sono a tua disposizione per trasmettere all’Inps la domanda a seguito del certificato introduttivo. Chiama il numero unico provinciale 0131.25.10.91 per fissare un appuntamento presso l’ufficio più vicino a te.
Grazie al finanziamento 5×1000 IRPEF 2021– progetto “Family Care – Punto Famiglie” si è deciso di attivare la divulgazione delle notizie e informazioni legate alla famiglia. In questi anni il progetto “Family Care – Punto Famiglie” si è attivato in ogni sede ACLI della provincia di Alessandria
Il Direttore – Mariano Amico