Sono molti i lavoratori che hanno contemporaneamente due o più rapporti di lavoro e che affiancano al lavoro dipendente un altro impiego. In molti casi questo è possibile, rispettando però alcune regole. La Legge in riferimento al cumulo di più rapporti di lavoro dipendente, definisce i criteri nei quali questo è possibile, sia in caso di lavoro a tempo pieno, sia in caso di lavoro a tempo parziale.
Il Decreto legislativo 104/2022 afferma che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orari diversi da quelli stabiliti per lo svolgimento dell’attività lavorativa concordata, né può in caso di svolgimento di altra attività, riservare al lavoratore un trattamento meno favorevole. In ogni caso il limite massimo delle ore lavorabili settimanalmente, anche come sommatoria di diversi contratti di lavoro dipendente, è di 48 ore.
Il datore di lavoro può limitare o negare il consenso al lavoratore per lo svolgimento di altra attività qualora sussista una delle seguenti condizioni:
- un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi (riposo di 24 ore settimanali e 11 ore di pausa fra le prestazioni);
- la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;
- un conflitto d’interessi fra le due attività con la principale, anche senza violare il dovere di fedeltà.
Per ulteriori approfondimenti o per una consulenza approfondita sul contratto di lavoro è possibile rivolgersi presso il Patronato ACLI provincia Alessandria, chiamare il numero unico 0131.25.10.91 per fissare un appuntamento.
Il Direttore – Mariano Amico