Nel mese di aprile è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai flussi d’ingresso per lavoratori non comunitari per lavoro stagionale 2015, ovvero per lavoro agricolo e turistico-alberghiero, il 7 maggio tale Decreto è poi stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Questo vuol dire che dall’8 maggio (giorno successivo alla pubblicazione) fino al 31 dicembre 2015 le imprese possono inviare esclusivamente in via telematica le domande per far entrare in Italia e assumere i lavoratori.
Il Decreto Flussi 2015 prevede una quota massima di 13.000 ingressi di cittadini stranieri residenti all’estero e stabilisce che siano ammessi nel territorio italiano lavoratori subordinati stagionali non comunitari di: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Egitto, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
Nella quota dei 13.000 è riservata una quota di 1.500 unità per i lavoratori non comunitari cittadini dei suindicati paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per almeno due anni consecutivi sempre per lavoro subordinato stagionale e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. A tal proposito viene precisato che, in questa stessa quota, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori di Paesi non presenti in quelli elencati e che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti. Infatti tali lavoratori hanno maturato, in base alla normativa vigente, il diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
Per quanto riguarda l’istruttoria delle domande, viene confermata la procedura di silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
La quota di 13.000 unità (di cui 1.500 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro sulla base del fabbisogno che emergerà dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, le parti sociali e le organizzazioni sindacali.
Il Direttore – Mariano Amico