In questo periodo di pratiche fiscali e presentazione Modello 730 presso lo sportello del Caf Acli si è presentata una famiglia che ha sottoposto il seguente quesito in merito alle detrazioni Irpef: “Siamo un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli. Io, il padre, e uno dei miei figli siamo disoccupati. Lavorano solo mia moglie e l’altro mio figlio, con noi convivente. Vorrei sapere se questo mio figlio, che di fatto provvede al mantenimento della famiglia, può avvalersi o meno delle detrazioni Irpef per familiari a carico”.
La risposta, teoricamente, è si in quanto il figlio che lavora è convivente e quindi può avvalersi delle detrazioni per i familiari a carico, a condizione che abbia un reddito superiore a quello della madre. Adesso proviamo a chiarire la motivazione di tale risposta. Normalmente le detrazioni sui familiari a carico si reggono su una gerarchia ben precisa: i primi a goderne sono infatti quei dichiaranti per cui i familiari a carico risultano il coniuge e i figli, anche se non conviventi, dopodiché vengono gli “altri familiari”, ad esempio i genitori, i fratelli e le sorelle, purché conviventi col dichiarante che li ha fiscalmente a carico.
Ciò significa che in presenza di due contribuenti che potrebbero, teoricamente, avere a carico le stesse persone (vedere il caso in esame dove si chiede chi tra il secondo figlio e la madre possa avere a carico il padre/coniuge e l’altro figlio/fratello), la detrazione in linea di massima viene riconosciuta al familiare più “in alto” nella scala gerarchica: in tal caso alla madre che andrebbe così a goderne sia per il coniuge che per il primo figlio. Di conseguenza il secondo figlio potrebbe apparentemente mettersi a carico il fratello e il padre solo se la madre non ci fosse o se eventualmente non lavorasse (a quel punto avrebbe a carico anche la madre).
È pur vero, però, che nei casi di nuclei familiari fondati su determinati vincoli di solidarietà, l’ordinamento normativo offre una “scorciatoia” parallela. Sarebbe assurdo precludere al secondo figlio la possibilità di godere delle detrazioni per i familiari a carico se questi avesse un reddito nettamente superiore alla madre e provvedesse in toto al mantenimento della famiglia.
Come da indicazioni dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17/E del 24/04/2015, in casi come quello appena sottoposto le detrazioni possono essere “fruite dai contribuenti per i quali familiari a carico rientrino fra gli altri familiari (solo se conviventi), a condizione che detti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico sono il coniuge e i figli e che detti contribuenti ne sostengano effettivamente il carico”.
Il Direttore – Mariano Amico