Cosa succede nel caso in cui si decida di sospendere temporaneamente il lavoro della colf o dell’assistente familiare? Ad esempio nel caso in cui si decida di portare l’anziano genitore in ferie con i propri familiari, l’assistente familiare sarà costretta a prendere per forza le ferie nello steso periodo? Oppure, quando si ha assunto una colf a ore per le faccende domestiche, nel periodo di ferie del datore di lavoro a lei spetta ugualmente la retribuzione?
Nei casi in cui il rapporto lavorativo deve essere sospeso, e la mancata prestazione lavorativa da parte della colf o dell’assistente familiare, dipende da esigenze esclusive e unilaterali del datore di lavoro, le lavoratrici hanno diritto alla corresponsione “della retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempprechè lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni”. Così recita l’articolo 19 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), dedicato alle cosiddette “sospensioni extraferiali”, che si verificano quando al di là e a prescindere dal periodo di ferie fissato dal datore di lavoro, vengono imposte al lavoratore periodi di riposo “coattivo”, come avviene nel caso in cui il datore di lavoro decida di trascorrere un periodo di vacanza e renda impossibile la prestazione lavorativa dell’assistente familiare o della colf.
In situazioni simili a quelle appena descritte la corresponsione della retribuzione, e anche la copertura assicurativa Inps, sarà la seguente:
- comprensiva dell’indennità di vitto e alloggio se la lavoratrice per quel periodo soggiornerà in luogo diverso dall’abitazione del datore di lavoro;
- al netto dell’indennità di vitto e alloggio, se per quel periodo usufruirà comunque dell’ospitalità facente parte della sua prestazione lavorativa, continuando a permanere presso l’abitazione del datore di lavoro anche in sua assenza.
In questi casi, se sarà possibile e i periodi di ferie coincideranno, potrebbe essere utile concordare in anticipo il periodo di ferie annuale, che il CCNL fissa in 26 giorni (1 mese) indipendentemente dall’orario di lavoro, da usufruire, su indicazione del datore di lavoro, nel periodo tra giugno e settembre (art. 18), in modo che almeno un mese sia coperto dal dovuto godimento del periodo di ferie.
Il Direttore – Mariano Amico