Con la Legge di Stabilità 2016 sono entrate in vigore nuove regole per poter detrarre con il Modello 730/2016 le spese funebri e le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria; inoltre vi sono novità anche ai fini delle imposte sui redditi in relazione ai redditi dominicali e agrari dei terreni. Ora cerchiamo di analizzare le novità.
Spese funebri: la detrazione IRPEF del 19% per le spese funebri fino a 1.550,00 euro è possibile a prescindere dal rapporto di parentela (art. 1 co. 954 lett. a), L. n. 208/2015), l’applicazione della detrazione è in relazione a ciascun decesso. Secondo la nuova disciplina, la detrazione spetta in ragione delle spese sostenute “in dipendenza della morte di persone”, quindi senza più alcun vincolo familiare, consentendo di detrarre le spese funebri sostenute anche per persone senza legami di coniugio/parentela/affinità: ad esempio conviventi, coppie di fatto e persone affettivamente vicine. Le nuove disposizioni si applicano a partire dall’anno di imposta 2015 per consentire l’indicazione delle spese funebri nella dichiarazione dei redditi precompilata.
Spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria: l’art. 1 co. 954 lett. b) della Legge di Stabilità 2016 in materia di detrazione IRPEF del 19% prevede la detrazione per le spese sostenute presso: Università statali e Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali. Secondo la disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2016 è previsto che le nuove disposizioni si applicano a partire dall’anno di imposta 2015 e che per il primo anno di applicazione (periodo di imposta 2015), il suddetto decreto ministeriale dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2016. La norma introdotta si pone l’obiettivo di fornire un riferimento certo relativamente all’ammontare detraibile delle spese sostenute per la frequenza di università non statali. In precedenza in caso di università estere si faceva riferimento a quella più vicina al domicilio fiscale del contribuente. È stato deciso di apportare queste modifiche in quanto erano evidenti le difficoltà della ricerca di tale equiparazione tra università statale e università privata o estera, con la conseguenza che il contribuente e il professionista che rilasciava il visto di conformità sui modelli 730 erano spesso esposti a contestazioni sull’effettivo ammontare delle spese detraibili.
Redditi dominicali e agrari dei terreni: novità per quei terreni che sono iscritti negli atti del Catasto terreni che sono soggetti a una determinata rivalutazione percentuale (art. 3 co. 50 della L. 23.12.95 n. 662) pari a: l’80% per il reddito dominicale e il 70% per il reddito agrario. Oltre alla rivalutazione appena citata per gli anni 2013 e 2014 è stata prevista un’ulteriore rivalutazione del 15% da calcolarsi sul risultato della prima valutazione. Per l’anno 2015 l’ulteriore rivalutazione sarà pari al 30% e tale aliquota rimarrà invariata negli anni a venire in quanto si tratta di una misura a regime per via della Legge di Stabilità (art. 1, comma 909, L. n. 208/2015). Per i terreni agricoli, oltre che per quelli non coltivati, posseduti o condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, l’ulteriore rivalutazione per l’anno 2015 risulta pari al 10% da applicare sul risultato della prima rivalutazione. In questo caso, l’ulteriore rivalutazione non è stata posa a regime quindi per il 2016, salvo nuovi interventi, si applicherà solo la rivalutazione dell’80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario.
Il Direttore – Mariano Amico