Fondo vittime amianto eredi di lavoratori portuali

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L’INAIL (circolare n. 7 del 09/02/2017) ha dato attuazione della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (art. 1, comma 278) che prevede le procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla Legge 257 del 27 marzo 1992.

L’Istituto precisa che “Il suddetto Fondo ha lo scopo di coprire le spese relative al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale giudizialmente accertato, docuto agli eredi delle vittime dell’amianto per attività svolte nei porti italiano”. Il Fondo ha quindi l’obiettivo di risarcire agli eredi il danno così come liquidato con sentenza esecutiva (art. 2 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2016).

L’importo della prestazione sarà stabilito annualmente dall’INAIL in misura di una percentuale uguale per tutti, in considerazione delle domande che saranno considerate accettabili; tale percentuale sarà applicata all’importo accertato dal giudice mentre la restante quota sarà comunque a carico del soggetto debitore. Bisogna tenere presente che la norma non indica l’obbligo dell’assicurazione presso l’INAIL ma considera anche quei lavoratori impiegati nelle operazioni portuali non assicurabili INAIL, sono quindi compresi anche quei lavoratori adibiti ai servizi portuali complementari e accessori come indicato all’art. 16 della Legge 84 del 28 gennaio 1994.

È importantissimo tenere presente i termini entro i quali  presentare all’INAIL le domande volte alla richiesta del contributo:

  • anno 2016 ovvero le sentenze depositate entro il 31/12/2015: la domanda deve essere presentata entro il 18 marzo 2017 (sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.M. 27 ottobre 2016),
  • anno 2017 ovvero le sentenze depositate entro il 31/12/2016: la domanda deve essere presentata entro il 28 febbraio 2017,
  • anno 2018 ovvero sentenze depositate entro il 31/12/2017: la domanda deve essere presentata entro il 28 febbraio 2018.

Per la presentazione della domanda gli eredi potranno utilizzare il modello predisposto dall’INAIL, le richieste già inoltrate in precedenza saranno considerate valide mentre sarà facoltà dell’Istituto richiedere ulteriore documentazione. La domanda può essere trasmessa all’INAIL tramite PEC indirizzata a dcra@pastacert.inail.it oppure tramite raccomandata A/R indirizzata a INAIL – Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazza Pastore, 6 00144 Roma.

Il Direttore – Mariano Amico

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