730 integrativo scadenza il 25 ottobre

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Attraverso il modello 730 integrativo è possibile correggere l’errore commesso al momento della presentazione del modello 730 precompilato, con errore si intende ad esempio quando si dichiarano redditi più alti del reale o quando ci si dimentica l’inserimento di un onere detraibile-deducibile. Tale errore si può correggere con il 730 integrativo che deve essere consegnato a un intermediario abilitato (CAF o professionista) entro il 25 ottobre 2017.

Se il contribuente riscontra nella dichiarazione già presentata errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario può presentare una dichiarazione integrativa che dovrà essere presentato al CAF anche se in precedenza l’assistenza è stata prestata dal sostituto d’imposta. Nel caso in cui ci si rivolga allo steso CAF a cui si è presentato il modello originario il contribuente dovrebbe esibire solo la documentazione relativa all’integrazione da effettuare. Se invece ci si avvale di un nuovo CAF/intermediario abilitato il contribuente dovrà esibire tutta la documentazione già presentata per il modello 730. È importante ricordare che la presentazione del 730 integrativo non sospende le procedure avviate con la consegna del primo 730, e di conseguenza non fa venir meno l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al 730 originario.

Se, invece per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria, il sostituto d’imposta non è stato correttamente identificato, la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, per consentire l’effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza per la presentazione del modello 730 originario dovrà apportare tempestivamente la modifica necessaria.

Infine, se il modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezza dei dati (relativi al sostituto che deve effettuare il conguaglio) indicati nel frontespizio, la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria. Il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di settembre.

I contribuenti che commettono errori a proprio favore, tali da comportare un maggior credito o un minor debito anziché il 730 integrativo dovranno presentare il Modello Redditi (ex Unico) Persone fisiche. Vi sono due opzioni: o fare il Modello Redditi entro il 31 ottobre 2017, oppure fare un Modello Redditi integrativo a sfavore entro il termine dell’accertamento previsto dalla norma, vale a dire entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione errata, pagando quindi il tributo spettante, più gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

Il Direttore – Mariano Amico

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