Le disposizioni in materia di lavoro accessorio (tutti quei lavori occasionali retribuiti con i voucher o buoni lavoro) prevedono quale unico ma obbligatorio adempimento che i committenti (coloro che commissionano il lavoro), prima dell’inizio della prestazione, effettuino la comunicazione di inizio attività indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, il luogo dove si svolge l’attività lavorativa e il periodo presunto di attività. Dal 15 gennaio 2014, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all’INPS ed esclusivamente con modalità telematica. Dalla medesima data cessa, inoltre, l’adempimento diretto a carico dei beneficiari della comunicazione all’Inail e di conseguenza non saranno più operativi il fax INAIL e la sezione del sito www.inail.it che saranno disattivati.
Al fine di razionalizzare e uniformare l’adempimento relativo alla comunicazione obbligatoria di inizio prestazione a carico dei committenti, nonché di rendere più tempestiva ed efficiente la gestione degli interventi previdenziali e assistenziali connessi allo svolgimento delle prestazioni del lavoro accessorio, l’INPS e l’INAIL (con determinazioni presidenziali INPS n. 43 del 1marzo 2013 e INAIL n. 87 del 4 aprile 2013) hanno stipulato un accordo finalizzato alla realizzazione del coordinamento informativo e operativo per una migliore gestione dei buoni lavoro, prevedendo che tutte le comunicazioni di inizio attività nonché le eventuali variazione siano effettuate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro. L’INPS si impegna, da parte sua, a trasmettere in tempo reale all’INAIL le comunicazioni ricevute, concernenti anche le variazioni, nel rispetto della normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali e a garantire qualità e completezza di ogni informazione. Di conseguenza, a partire dal 15 gennaio 2014, le comunicazioni di inizio attività relative all’impiego dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi territoriali dell’INPS, contenenti i dati riferiti all’attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore/lavoratore, dovranno essere effettuate esclusivamente on line, tramite i seguenti canali, già attivi per i voucher distribuiti da tabaccai, uffici postali e banche popolari, procedura informatica già disponibile sul portale del sito www.inps.it accessibile, dal sito dell’Istituto, tramite i seguenti percorsi alternativi:
- Per i committenti muniti di PIN: Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio –Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN);
- Per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Attivazione voucher INPS; – Per i delegati: Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN).
Tramite la nuova funzionalità sarà possibile inserire i dati delle prestazioni di lavoro, completi di dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione, e attivare i voucher cartacei INPS associati alla prestazione indicata.
Il Direttore – Mariano Amico