INAIL e assegno per assistenza continuativa

image_print

Mi chiamo Marco, nel 2012 ho subito un grave incidente sul lavoro che mi ha portato a ottenere una rendita INAIL con il 65%. Ora a causa di un aggravamento della mia salute vorrei sapere cosa posso fare.

Dopo una valutazione con un medico-legale, Marco può procedere a una richiesta di revisione e, contestualmente, di riconoscimento dell’assegno di assistenza personale continuativa che è una prestazione aggiuntiva prevista in particolari casi si gravità. L’assegno non spetta durante i periodi di ricovero a titolo gratuito in ospedale o in altre strutture sanitarie. È incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è, come quasi tutte le prestazioni INAIL, esente da imposizione fiscale. Il diritto alla prestazione può partire dalla decorrenza della rendita, se sussistono le condizioni, oppure dal mese successivo alla presentazione della domanda o della visita di revisione disposta dall’INAIL.

Fino alla Legge Finanziaria del 2007, l’assegno era riconosciuto solo in presenza di due condizioni: l’invalidità del 100% e la presenza di una delle 8 menomazioni espressamente previste dalla normativa. Dal 1° gennaio 2007 non è più richiesta una specifica percentuale, ma solo la sussistenza di una delle seguenti menomazioni:

  • riduzione della acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (cm 30) o più grave;
  • perdita di nove dita delle mani compresi i due pollici;
  • lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flacida dei due arti inferiori;
  • amputazione bilaterale degli arti inferiori: di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro all’altezza del collo del piede o al di sopra; all’altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l’applicazione di protesi:
  • perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l’applicazione di protesi;
  • perdita di un arto superiore e di un arto inferiore: sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia; sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell’avambraccio e della coscia;
  • alterazione delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
  • malattie o infermità che rendano necessaria la continua, o quasi continua, degenza a letto.

Le operatrici e lo specialista medico del Patronato ACLI della provincia di Alessandria sono a tua disposizione per valutare in maniera approfondita il caso approfondito e offrirti l’assistenza e la tutela medico-legale necessaria. Chiama il numero unico provinciale 0131.25.10.91 per fissare un appuntamento presso l’ufficio più vicino.

Il Direttore – Mariano Amico

Condividi

Potrebbe anche interessarti...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *