Certificazione Unica 2021 redditi 2020: invio telematico • Termine invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti di imposta del- la Certificazione Unica con i dati relativi ai redditi corrisposti nell’anno di imposta 2020 (lavoro di- pendente e assimilati, pensioni, lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi), alle relative ritenute operate, alle detrazioni d’imposta riconosciute e ai contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. Queste informazioni sono utilizzate dal Fisco per predisporre le dichiarazioni precompilate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, è prevista una sanzione di € 100 per ogni certificazione, con un massimo di € 50.000 per anno e sostituto d’imposta. Niente sanzione se l’errata certificazione viene ritrasmessa corretta entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Per gli invii errati e poi corretti con ritardo contenuto nei sessanta giorni, la sanzione di € 100 per certificazione è ridotta a un terzo (€ 33,33), con un massimo di € 20.000 per anno e sostituto d’imposta. Le comunicazioni relative ai redditi esenti e quelli non destinati a en- trare nella dichiarazione precompilata possono es- sere trasmesse entro il 31 ottobre. Nella medesima data il datore di lavoro è tenuto alla consegna della certificazione al dipendente o percipiente.
ATTENZIONE SCADENZA ORIGINARIAMENTE PREVISTA ALL’ 8 MARZO (INDICATA IN AGENDA DEL CONTRIBUENTE ALLA DATA DELL’8) E PROROGATA AL 16.