Il diritto alla conservazione del posto raddoppia in caso di cancro

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acli-colf-le-reti-dell-curaLo sportello Lavoro-Colf del patronato Acli ha ricevuto la seguente richiesta di informazioni: “L’assistente familiare di mio padre ha scoperto di essere malata di cancro. Quali sono le tutele previste dal Ccnl (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) in caso di malattie così gravi?”.

Purtroppo per i lavoratori domestici, la malattia, anche in casi così gravi, ha una scarsa copertura retributiva: essa non è infatti indennizzata dall’Inps, ma resta a carico del datore di lavoro per un massimo di 8, 10 o 15 giorni a seconda dell’anzianità di servizio (rispettivamente 6 mesi, fino a due anni e oltre) nella seguente misura:

  • fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
  • dal 4° giorno in poi. Il 100% della retribuzione globale di fatto.

Dopo tale periodo il lavoratore avrà diritto esclusivamente alla conservazione del posto ma senza retribuzione:

  1. per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, per 10 giorni di calendario;
  2. per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, per 45 giorni di calendario;
  3. per anzianità oltre i 2 anni, per 180 giorni di calendario.

Il nuovo Ccnl, dimostrando sensibilità al problema, ha introdotto un allungamento, fino al 50%, del solo periodo di conservazione del posto di lavoro, in caso di malattia oncologica documentata: fermo restando il diritto alla retribuzione per 8, 10 o 15 giorni a seconda dell’anzianità di servizio, si avrà diritto alla conservazione del posto per 20, 90 o 360 giorni di calendario, rispettivamente per anzianità di servizio fino a 6 mesi, da 6 mesi a 2 anni, oltre 2 anni.

In questi casi si dimostra estremamente utile, la Cassa Colf, entrata in vigore il 1 luglio 2010, grazie alla quale il lavoratore, a certe condizioni, può avere diritto ad alcune prestazioni aggiuntive e/o sostitutive, tra cui un’indennità giornaliera in caso di ricovero o per convalescenza e il rimborso di ticket ad alta specializzazione.

Per poter accedere alle prestazioni è sufficiente che il datore di lavoro abbia versato i contributi di assistenza contrattuale, aggiungendoli ai contributi previdenziali che effettua trimestralmente all’Inps, che sono pari a 0,03 euro per ogni ora di lavoro.

Il Direttore – Mariano Amico

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