IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la seconda rata dell’Iva relativa al 2018, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L’a- dempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto di pagare a rate l’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, da presentare entro fine mese.
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di marzo.
RITENUTE– Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente.
CONDOMINIO– Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.).
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT –Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di marzo 2019 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) – Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di marzo 2019 da parte del- la generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS –Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (in- tegrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di marzo 2019 dai lavoratori dipendenti (esclusi i do- mestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI – Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di febbraio 2019 (Inps circolare n. 44/2013). Si ricorda che da gennaio sono vigenti i nuovi importi del ticket.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) – Scade il termine per versare i con- tributi previdenziali relativi al mese di marzo 2019 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.
VERSAMENTI IRPEF – Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di marzo 2019, incluse eventuali addizionali.
BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE – I soggetti che emettono fatture elettroniche devono pagare l’imposta di bollo relativa a quelle del primo trimestre 2019 o tramite il servizio presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente, o utilizzando l’F24 telematico predisposto dalla stessa Agenzia.
ROTTAMAZIONE-TER– I contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 devono presentare la dichiarazione di adesione con una delle seguenti modalità: online dal sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando il servizio “Fai D.A. te”; tramite posta elettronica certificata, inviando il modello DA-2018 alla casella PEC della competente Direzione regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione; presso gli sportelli dell’agente di riscossione, consegnando il modello DA-2018 compilato e firmato.
SALDO E STRALCIO – Le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica ed intendono avvalersi del- la definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, devono presentare l’apposito modello SA-ST con una delle seguenti modalità: online dal sito www.agen- ziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando il servizio “Fai D.A. te”; invio alla casella di posta elettronica certificata della competente Direzione regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione; consegna presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.