CANONE TV – Chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l’addebito nella bolletta della luce del canone TV per il 2020, deve presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attesta che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della fa- miglia anagrafica. Il modello si trova sui siti www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it e va presentato in via telematica o rivolgendosi a un intermediario abilitato; in alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico rac- comandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. Invece, i contribuenti per i quali non è possibile l’addebito sulle bollette della luce devono pagare il canone annuale (90 euro) oppure la prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro). Si versa tramite F24, con il codice tributo TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2020 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”
ARTIGIANI E COMMERCIANTI ● Per i titolari di Partita IVA iscritti nella gestione Artigiani e Commercianti degli elenchi INPS: versamento dei contributi IVS minimi obbligatori relativi al IV Trimestre 2019, mediante modello F24. Si fa presente che per la corretta compilazione del modello occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dal sito dell’INPS disponibili sulla funzione del Cassetto Previdenziale del singolo soggetto. Da tale funzio- ne è possibile consultare e scaricare il modello F24 già correttamente compilato.
INAIL: AUTOLIQUIDAZIONE ARTIGIANI ● Per i sostituti d’imposta e per i soggetti titolati di Partita IVA iscritti nella gestione previdenziale degli artigiani, scadenza del pagamento del premio INAIL relativo all’autoliquidazione anno 2019/2020, o in alternativa scadenza del versamento della prima di quattro rate, se si sceglie di versare il premio in forma rateale. Il premio deve essere versato a mezzo delega F24 da presentare esclusivamente con canali telematici – sezione ENTI PREVIDEZIALI E ASSOCIATIVI, con gli estremi forniti dall’Istituto.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ● Per le Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999, Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che hanno optato per l’applicazione del regime forfettario, ai sensi della Legge n. 398/1991: liquidazione e versamento dell’IVA relativa al IV Trimestre 2019, senza maggiorazione, utilizzando il codice tributo 6034 – Sezione Erario.
IVA MENSILE ● Per i soggetti titolari di Partita IVA: liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese di gennaio 2020, senza maggiorazione, utilizzando il codice tributo 6001 – Sezione Erario.
RITENUTE LAVORO AUTONOMO ● Versamento delle Ritenute d’acconto operate nel mese di gennaio 2020, utilizzando il codice tributo 1040 – mese di riferimento 01 – anno 2020 – Sezione Erario.
Con il Decreto Cura Italia del 16 Marzo 2020 il Governo ha disposto la sospensione per tutti i datori di lavoro domestico dei termini per il versamento dei contributi previdenziali in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.
Il predetto versamento dovrà essere effettuato entro il 10 giugno 2020, senza alcuna applicazione di sanzioni ed interessi. Pertanto il versamento dei contributi 1° trimestre 2020, in scadenza il prossimo 10 aprile, potrà essere effettuato entro il nuovo termine del 10 giugno 2020.