ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ● Per le Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999, Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che hanno optato per l’applicazione del regime forfettario, ai sensi della Legge n. 398/1991: liquidazione e versamento dell’IVA relativa al IV Trimestre 2019, senza maggiorazione, utilizzando il codice tributo 6034 – Sezione Erario.
IVA MENSILE ● Per i soggetti titolari di Partita IVA: liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese di gennaio 2020, senza maggiorazione, utilizzando il codice tributo 6001 – Sezione Erario.
RITENUTE LAVORO AUTONOMO ● Versamento delle Ritenute d’acconto operate nel mese di gennaio 2020, utilizzando il codice tributo 1040 – mese di riferimento 01 – anno 2020 – Sezione Erario.
Con il Decreto Cura Italia del 16 Marzo 2020 il Governo ha disposto la sospensione per tutti i datori di lavoro domestico dei termini per il versamento dei contributi previdenziali in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.
Il predetto versamento dovrà essere effettuato entro il 10 giugno 2020, senza alcuna applicazione di sanzioni ed interessi. Pertanto il versamento dei contributi 1° trimestre 2020, in scadenza il prossimo 10 aprile, potrà essere effettuato entro il nuovo termine del 10 giugno 2020.
Scadenza versamento premio INAIL per il contributo annuale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici. L’obbligo riguarda tutte le persone (uomini e donne) dai 18 ai 67 anni che svolgono la propria attività lavorativa in casa )lavoro domestico) in modo abituale, esclusivo e gratuito per la cura delle propria famiglia e della casa.
Certificazione Unica 2021 redditi 2020: invio telematico • Termine invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti di imposta del- la Certificazione Unica con i dati relativi ai redditi corrisposti nell’anno di imposta 2020 (lavoro di- pendente e assimilati, pensioni, lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi), alle relative ritenute operate, alle detrazioni d’imposta riconosciute e ai contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. Queste informazioni sono utilizzate dal Fisco per predisporre le dichiarazioni precompilate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, è prevista una sanzione di € 100 per ogni certificazione, con un massimo di € 50.000 per anno e sostituto d’imposta. Niente sanzione se l’errata certificazione viene ritrasmessa corretta entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Per gli invii errati e poi corretti con ritardo contenuto nei sessanta giorni, la sanzione di € 100 per certificazione è ridotta a un terzo (€ 33,33), con un massimo di € 20.000 per anno e sostituto d’imposta. Le comunicazioni relative ai redditi esenti e quelli non destinati a en- trare nella dichiarazione precompilata possono es- sere trasmesse entro il 31 ottobre. Nella medesima data il datore di lavoro è tenuto alla consegna della certificazione al dipendente o percipiente.
ATTENZIONE SCADENZA ORIGINARIAMENTE PREVISTA ALL’ 8 MARZO (INDICATA IN AGENDA DEL CONTRIBUENTE ALLA DATA DELL’8) E PROROGATA AL 16.