RAVVEDIMENTO IMU/TASI: ACCONTO 2017 – Ultimo giorno per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento – entro il termine del 16 giugno – dell’acconto 2017 per i due tributi comunali, usufruendo della sanzione ridotta all’1,5% (“ravvedimento breve”); sono dovuti anche gli interessi legali, calcolati al tasso dello 0,1% annuo. Sanzione e interessi vanno sommati e versati cumulativamente all’imposta principale. I pagamenti vanno effettuati con appositi bollettini di conto corrente postale preintestati (c/c n. 1008857615, per l’Imu, e c/c n. 1017381649, per la Tasi) oppure tramite modello F24, riportando nella “Sezione Imu e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
Giovedì 20 luglio dalle 9,00 alle 11,00 le ACLI Alessandria, NeXt (Nuova economia X tutti) e l’Azienda agricola Olivazzi di Marcella Perotti saranno a Quattordio in Piazza Giuseppe Fracchia per il Cash #MobEtico e divulgare informazioni sul progetto “Seminiamo diritti”. Vi aspettiamo numerosi!
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REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1 luglio 2017 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può es- sere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”,
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Scade il termine per versare la seconda rata dei contributi dovuti per l’anno 2017 calcolata sul minimale (contributo fisso). Il versamento va fatto con modello F24 anche dai soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre persone (familiari) che prestato la loro attività nell’impresa familiare.
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di luglio 2017.
IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al secondo trimestre 2017.
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la sesta rata del saldo Iva 2016, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, presentata entro il mese di febbraio.
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare – con gli interessi dello 0,51% – la terza rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (com- presa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2017, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno; si tratta invece della seconda rata – con gli interessi dello 0,18% – per coloro che hanno pagato la prima entro il 31 luglio, applicando sul- l’importo dovuto la maggiorazione dello 0,40%. La scadenza riguarda anche il saldo Iva 2017, se si è scelto di differirne il pagamento al 30 giugno, maggiorando l’imposta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte.