CANONE TV – Chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l’addebito nella bolletta della luce del canone TV per il 2018, deve presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attesta che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica. Il modello si trova sui siti www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it e va presentato in via telematica o rivolgendosi a un intermediario abilitato; in alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Invece, i contribuenti per i quali non è possibile l’addebito sulle bollette della luce devono provvedere al pagamento del canone annuale (90 euro) o della prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro). Il versamento va effettuato tramite modello F24, indicando il codice tributo TVRI (canone per rinnovo abbonamento TV uso privato).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2018 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere regi- strato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio conto corrente oppure si paga con il modello “F24
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT – Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di febbraio 2018 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) – Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di febbraio 2018 da parte della gene- ralità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS – Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di febbraio 2018 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI – Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di gennaio 2018 (Inps circolare n. 44/2013). Si ricorda che da gennaio sono vigenti i nuovi importi del ticket.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) – Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di febbraio 2018 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.
VERSAMENTI IRPEF – Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di febbraio 2018, incluse eventuali addizionali.
IVA ANNUALE – Scade il termine per versare l’Iva (in unica soluzione o la prima rata) relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale. Si può rinviare l’adempimento alle stesse scadenze previste per le imposte dovute in base al modello Redditi, maggiorando l’importo dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di febbraio.
RITENUTE – I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente.
PRECOMPILATA: OPPOSIZIONE EROGAZIONI LIBERALI – I contribuenti che vogliono opporsi all’utilizzo, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte del Fisco, dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate nel 2017, possono esprimere il rifiuto tramite apposito modello da trasmettere all’Agenzia delle entrate via posta elettronica o per fax.
CERTIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE (DOMESTICI) – Ai sensi del vigente Ccnl il lavoratore può richiedere, a partire da questo mese, il rilascio da parte de datore di lavoro di una dichiarazione da cui risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno 2017, ai fini della propria dichiarazione dei redditi.