730 INTEGRATIVO – CAF e professionisti abilitati, entro questa data, devono: consegnare al lavoratore dipendente o al pensionato copia del modello 730/2016 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo; comunicare al sostituto d’imposta il risultato finale della dichiarazione; trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative.
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) – Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di ottobre 2016 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR AL FONDO TESORERIA DELLINPS – Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di ottobre 2016 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) – Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di ottobre 2016 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.
LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO – Va effettuato il pagamento dei contributi all’Enpals relativi al mese di ottobre 2016.
TICKET LICENZIAMENTI – Appuntamento con la tassa sui licenziamenti. Entro questa data deve essere versato il ticket dovuto sui licen- ziamenti effettuati durante il mese di settembre 2016 (Inps circolare n. 44/2013).
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Scade il termine per versare la terza rata dei contributi dovuti per l’anno 2016 calcolata sul cd minimale (contributo fisso). Per il pagamento si utilizza il modello F24, anche per i soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre persone (familiari) che prestato la loro attività nell’impresa familiare.
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare – con gli interessi dell’1,65% – la sesta rata delle imposte risultanti dai modelli Unico (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2016, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno. Si tratta invece della quinta rata – con gli interessi dell’1,30% – per chi ha provveduto alla prima entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Per i contribuenti interessati dagli studi di settore, si tratta: della sesta rata – con interessi dell’1,43% – se hanno pagato la prima entro il 6 luglio; della seconda rata – con interessi dello 0,93% – se hanno pagato la prima entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i seguenti codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857 (interessi tributi locali).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese precedente. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6010 (Iva mensile – ottobre).
IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al trimestre luglio-settembre. Nel modello F24 va indicato il codice tri- buto 6033 (Iva trimestrale – 3° trimestre).
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la nona rata dell’Iva relativa al 2015, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L’adempi- mento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Invece, per chi ha deciso di presentare la dichiarazione “incorporata” in Unico e di versare l’Iva alle stesse scadenze previste per le imposte risultanti da quel modello, maggiorandola dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2016-16/6/2016, si tratta: della sesta rata – con interessi dell’1,65% – per chi ha pagato la prima entro il 16 giugno; della quinta rata – con interessi dell’1,30% – per chi ha pagato la prima entro il 18 luglio aggiungendo un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%; della sesta rata – con interessi dell’1,43% – per i contribuenti interessati dagli studi di settore che hanno pagato la prima entro il 6 luglio; della quarta rata – con interessi dello 0,93% – per i contribuenti interessati dagli studi di setto- re che hanno pagato la prima entro il 22 agosto aggiungendo un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
ACCONTI IMPOSTE 2016 – Scade il termine per pagare, senza sanzioni ed interessi, la seconda o unica rata di acconto delle imposte risultanti dai modelli Unico ed Irap 2016.
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare – con gli interessi dell’1,81% – la settima rata delle imposte risultanti dal modello Unico 2016 (compresa la cedolare secca sui canoni abitativi), dovute dai contribuenti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno. Si tratta invece della sesta rata – con gli interessi dell’1,45% – per chi ha provveduto alla prima entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Per i contribuenti interessati dagli studi di settore, si tratta: della sesta rata – con interessi dell’1,59% – se hanno pagato la prima en- tro il 6 luglio; della quinta rata – con interessi dell’1,08% – se hanno pagato la prima entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i seguenti codici tributo: 1668 (interessi
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2016 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compi- lando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga).